Liquidare l’I.V.A. anche sulle imposte di consumo (imposta erariale di consumo ed imposta Regionale) e quindi imposta su altre imposte, è esatto, anche se può apparire anomalo.L’obbligazione di comprendere le imposte di consumo nella base imponibile da assoggettare ad I.V.A., è prevista dall’art. 13 del D.P.R. 26.10.1972, Nr. 633 (legge sull’I.V.A.) e successive modificazioni, il quale articolo prevede che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente”.Le imposte di consumo sul gas gas naturale sono dovute dalle imprese distributrici del gas, con diritto di rivalsa nei confronti degli Utenti utilizzatori del gas.Il dettato del concorso delle imposte di consumo alla formazione della base imponibile I.V.A. e quindi il loro assoggettamento ad I.V.A., è stato ripetutamente ribadito dal Ministero delle Finanze con proprie risoluzioni tra cui citiamo la Nr. 363270 del 16.11.1977 e la Nr. 350586 del 16.03.1982. La norma è stata inoltre ribadita dall’art. 43, comma 1, del D.L. 30.08.1993, Nr. 331 convertito con la Legge 29.10.1993, Nr. 427.La disciplina recata in materia di determinazione della base imponibile dell’I.V.A. dell’art. 13 del D.P.R. 633/1972, sopra evidenziata, è in linea con l’articolo 11 della Sesta Direttiva Comunitaria in materia di armonizzazione dell’I.V.A., Nr. 77/388/CEE del 17.05.1977, il quale dispone in modo specifico che: “nella base imponibile I.V.A. debbono essere comprese le imposte, i dazi, le tasse ed i prelievi”.