Dopo aver preso atto che le norme legislative vigenti prevedono una fiscalità (Imposta Erariale di Consumo, Imposta Regionale ed I.V.A.) più elevata per gli Utenti ai quali compete la Tariffa T2, rispetto a quelli cui compete la Tariffa T1, si rileva che alcuni Utenti che utilizzano il gas per il riscaldamento individuale e la cottura cibi e produzione di acqua calda per usi igienici, ai quali è attribuita la Tariffa T2, chiedono se è possibile ottenere per il periodo estivo l’applicazione della Tariffa T1, in considerazione del fatto che nel periodo estivo chiaramente il gas viene utilizzato per la sola cottura cibi e produzione dell’acqua calda.La richiesta tende ovviamente a sopportare una fiscalità più attenuata nel periodo estivo, corrispondente a quella gravante sugli altri Utenti ai quali compete la Tariffa T1 per l’intero anno in quanto non utilizzano mai il gas per riscaldamento dalla propria abitazione.Al riguardo, pur riconoscendo una certa logicità nel ragionamento di tali Utenti, si fa presente che per poter applicare la Tariffa T1 e conseguente fiscalità più attenuata nel periodo nel quale non si utilizza il riscaldamento dovrebbero essere emanate apposite disposizioni legislative in merito, in quanto il tipo di utenza (T2 oppure T1) basato sull’utilizzo del gas è unico e permanente nel corso dell’anno e non stagionale.In tal senso si è espressa anche la Coste Costituzionale con sentenza Nr. 142 in data 1-6 aprile 1993, pubblicata nella G.U. 1ª serie speciale Nr. 16 del 14.04.1993, in merito alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice Conciliatore di Latina.Con risoluzione del 29/04/2003 n. 97, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il gas gas naturale utilizzato per usi domestici promiscui è soggetto all’aliquota I.V.A. ordinaria.